[Gfoss] Ortofoto AGEA 2021-2023

Stefano Campus skampus a gmail.com
Sab 3 Apr 2021 15:38:07 CEST


Sul sito del ministero delle politiche agricole [1] è uscito il bando per
la "gara a procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo
quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del
d. lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento dei servizi di telerilevamento ed
elaborazione cartografica".
Insomma, è uscito il bando per l'esecuzione delle c.d. "ortofoto AGEA".
Nel sito ci sono tutti i documenti di gara e andando a vedere in
particolare l'Allegato 5 si legge:
- oggetto del servizio:
a) Ripresa Aerea;
b) Processamento dei dati per la produzione di ortofoto tematiche;
c) Ortorettifica immagini satellitari.

per quanto riguarda proprietà e licenze d'uso, l'art. 27 stabilisce che
tutti i diritti di proprietà, utilizzo, sfruttamento economico saranno di
titolarità esclusiva del ministero, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, i diritti di pubblicazione, riproduzione, distribuzione,
diffusione (con qualsiasi mezzo e forma), utilizzo in qualsiasi forma e
modo, elaborazione o trasformazione.

Bene, tutto a posto quindi?
finalmente già in fase di indizione della gara si stabilisce che le c.d.
"ortofoto AGEA" saranno pubblicate come open data?
eh no...
infatti i successivi commi riportano in sintesi che:
- il ministero concede in licenza d'uso i prodotti alle amministrazioni
pubbliche
- il Fornitore sfrutta i prodotti per la cessione a tutti quelli che non
sono PA, senza vincoli temporali.

che dire...
sconcerto, sconforto, amarezza!
anche questa volta facciamo open data la prossima volta.
non so quali spazi ci siano per chiedere spiegazioni, contestare questa
impostazione del bando, vero è che a fronte del valore del servizio di 15
milioni di euro, lasciare per sempre nelle mani del Fornitore il diritto di
sfruttamento mi sembra francamente eccessivo.

[1]
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16755?fbclid=IwAR3OzawCmFOQpclmgPMkeFcAwNIfF3y5yigYprO6fJnFFlYpQecY9Le9d8k

________________

Riporto interamente l'art. 27 relativo alla proprietà e diritti di
sfruttamento dei prodotti.

27. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E DELLA DOCUMENTAZIONE, TITOLARITÀ DELLE OPERE
DELL’INGEGNO, UTILIZZO E SFRUTTAMENTO
27.1 Tutti i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento
economico dei prodotti di fornitura, comprensivi di tutti i prodotti
intermedi, (come dettagliatamente indicati al capitolo 4 del Capitolato
Tecnico), nonché di qualunque altro materiale e documentazione realizzato
dal Fornitore o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in
occasione dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, saranno di titolarità
esclusiva del Mipaaf, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i diritti di pubblicazione, riproduzione, distribuzione,
diffusione (con qualsiasi mezzo e forma), utilizzo in qualsiasi forma e
modo, elaborazione o trasformazione.
Il Mipaaf, in quanto titolare dei predetti diritti, potrà cederli
liberamente o concederli in licenza nei limiti di quanto stabilito nei
commi successivi.
27.2 Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire al Mipaaf tutta la
documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di
detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i
documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore
del Mipaaf in eventuali registri od elenchi pubblici.
27.3 La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione
dell’Accordo Quadro è di esclusiva proprietà del Mipaaf che ne potrà
disporre liberamente.
27.4 In particolare, il Mipaaf potrà fornire i prodotti indicati ai
precedenti commi, e nelle modalità sopra indicate, alle amministrazioni
(come meglio definite nel Capitolato Tecnico) a qualsiasi titolo operanti
nel comparto agricolo, forestale, agroalimentare e della pesca di cui
all'art. 15 del D. Lgs. 173/98 e a tutte le amministrazioni in genere di
cui al D.Lgs. 165/2001.
27.5 Il Mipaaf concede sin d’ora licenza d’uso, in favore del Fornitore,
dei prodotti di fornitura, comprensivi di tutti i prodotti intermedi, (come
dettagliatamente indicati al capitolo 4 del Capitolato Tecnico), senza
oneri aggiuntivi per lo stesso, ed in via esclusiva per ciò che attiene
allo sfruttamento dei predetti prodotti da parte di soggetti terzi diversi
dalle amministrazioni così come disciplinato al precedente comma 27.4.
Tale licenza è da intendersi non soggetta a limitazioni temporali.
27.6 In virtù della licenza di cui al precedente comma 27.5, il Fornitore
potrà, a sua volta, concedere in licenza d’uso i prodotti di fornitura, ivi
inclusi tutti i prodotti intermedi, (come dettagliatamente indicati al
capitolo 4 del Capitolato Tecnico), solo ed esclusivamente in favore di
soggetti terzi diversi dalle amministrazioni così come espresso al
precedente comma 27.4.
27.7 Le Parti concordano, pertanto, che solo il Mipaaf, e non anche il
Fornitore, potrà concedere licenza d’uso dei prodotti di cui sopra in
favore delle amministrazioni così come disciplinato al precedente comma
27.4. Il Fornitore, e non anche il Mipaaf, potrà invece concedere in
licenza i predetti prodotti in favore di soggetti terzi diversi dalle
amministrazioni sopra indicate, come stabilito al precedente comma 27.6.


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