[Gfoss] Opendata by default come interpretarlo.correttamente?

Luca Mandolesi mandoluca a gmail.com
Lun 11 Nov 2013 15:07:58 CET


Ciao e grazie per la risposta.
Il tuo articolo come altri di Ciurcina scritti per il progetto MAPPA li
avevo già letti, ma è chiaro che senza un po' di basi è molto difficile
districarsi nella giungla delle leggi e dei rimandi, cosa che tende più a
scoraggiare l'affrontare il problema che a comprenderlo per un uso pratico.
Nell'articolo linkato si cita per il codice si cita il comma 2
dell'articolo 5. Si parla di "amministrazioni che detengono il bene" è
vero, errore mio aver usato la parola Stato, ma leggendo sembra che la
sostanza non cambi. Solo chi ha il bene pare essere il detentore del
diritto di riproduzione.
Se il bene è in mano ad un comune e il comune ne pubblica le immagini su un
sito web, io starei molto attento al riuso applicando l'open data by
default", intendendo sempre che è d'obbligo citare la fonte da cui
l'immagine viene presa.

Quindi oserei dire che alla fine nulla è cambiato nella velocità di poter
fruire di materiali dei BB.CC. pubblicati sui siti web relativi a beni
culturali per chi vuole fare le cose per bene, mentre sui social network
abbiamo pubblicazioni di immagini di siti archeologici in corsod di scavo
senza la minima citazione di licenze applicate per comprenderne il riuso.

Ma un bel vademecum for dummies di 10 righe su come procedere per riusare i
dati pubblicati sul web dal MIBAC? Secondo te è realizzabile o ci si infila
in un pantano?

Ciao e grazie
Luca






2013/11/11 piergio <pierpiggi at gmail.com>

> Il 09/11/2013 14:05, Luca Mandolesi ha scritto:
>
>  Quindi se il codice dei beni culturali prevede che il diritto alla
>> riproduzione di testi e immagini per i beni culturali sia appannaggio della
>> stato
>>
> Scusami Luca, potresti per favore citare le parti del codice dove è
> scritto o da cui deduci quello che riporti qui sopra? Ho l'impressione che
> qualche volta le tradizioni orali e le interpretazioni rischino di
> annebbiare o travisare il testo di legge originale.
> Al di là  di ciò, per la divulgazione dei dati relativi ai Beni Culturali
> non si può fare riferimento solo a quel che è scritto nel Codice dei Beni
> Culturali, dato che nel Codice è scritto ben poco in merito e dato che,
> essendo i set di dati composti in genere di contenuti eterogenei (come ad
> esempio avviene nella stragrande maggioranza dei casi archeologici), vanno
> considerate molte altre leggi (tutela della privacy, diritto d'autore etc.).
>
> Se può servire, io e Marco Ciurcina abbiamo scritto un paio di articoli
> sull'argomento.
> Il primo, un po' datato perché scritto prima della promulgazione della
> legge L. 17 dicembre 2012, n. 221, si trova qui:
> http://www.academia.edu/4767407/Open_data_alcune_
> considerazioni_sulla_pubblica_amministrazione_e_sui_beni_
> culturali_e_paesaggistici_in_Italia
>
> Il secondo è ancora in corso di stampa, ma non dice cose molto diverse,
> dato che i riferimenti legislativi non cambiano nella sostanza.
>
> Saluti
>
> Piergiovanna
>
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