[Gfoss] Fwd: [Discussioni] Nuovo art. 68 del CAD

Paolo Cavallini cavallini a faunalia.it
Mar 14 Ago 2012 09:49:20 CEST


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-------- Messaggio originale --------
Oggetto: 	[Discussioni] Nuovo art. 68 del CAD
Data: 	Mon, 13 Aug 2012 11:59:03 +0200
Mittente: 	Marco Ciurcina <marco at softwarelibero.it>
Rispondi-a: 	Discussioni sul software libero.
<discussioni at softwarelibero.it>
A: 	discussioni at softwarelibero.it



È stata approvata la legge 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti 
per la crescita del Paese), pubblicata sulla G.U. n. 187 del 11-8-2012.

L'art. 22 comma 10 modifica l'art. 68 comma 1 del D. Lgs. 82/2005 (CAD): quello 
che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di fare una 
valutazione comparativa prima di acquisire software.

La nuova versione dell'art. 68 comma 1 del CAD recita:
"Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di 
essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra 
le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
 a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
 b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica 
amministrazione;
 c) software libero o a codice sorgente aperto;
 d) software combinazione delle precedenti soluzioni.
Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri 
l'impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate 
all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, è  
consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario 
mediante ricorso a licenza d'uso.
La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i 
criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di 
soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.".

Questa modifica potrebbe avere impatto sulla diffusione ed adozione del software 
libero da parte delle pubbliche amministrazioni.

La nuova versione dell'articolo 68 comma 1 prevede che le pubbliche 
amministrazioni possono acquistare licenze di software proprietario *solo se* 
l'analisi comparativa dimostra che non è disponibile ad un costo inferiore una 
soluzione in software libero e/o sviluppata per conto della pubblica 
amministrazione.

Questa non è "la legge perfetta", ma è certamente un miglioramento 
interessante alla versione precedente dell'art. 68: IMHO con questa modifica il 
funzionario che acquisti software proprietario senza il supporto di una 
valutazione comparativa che dimostri la sussistenza dei presupposti per 
acquistare licenze di software proprietario potrebbe diventare personalmente 
responsabile del danno che ne consegue.

L'Agenzia per l'Italia Digitale è competente a definire i criteri e le modalità 
secondi i quali andranno effettuate le analisi comparative di tipo tecnico ed 
economico.
IMHO è molto importante ciò che l'Agenzia indicherà.
Per esempio, sarebbe estremamente interessante se l'Agenzia per l'Italia 
Digitale indicasse criteri che tengono conto delle esternalità positive che 
conseguono all'adozione di software libero (riuso, ispezionabilità del 
software, formati aperti, interoperabilità, no costo di uscita, valorizzazione 
delle competenze della PA e del territorio, indipendenza da un unico 
fornitore, ecc.).

m.c.
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