[Gfoss] art. 12, Legge 2 Febbraio 1960, n.68

Vito Borneo borneo.vito a tiscali.it
Gio 17 Gen 2008 15:11:26 CET


Rileggendo la normativa sulla cartografia italiana:
http://www.apat.gov.it/site/_files/Leggi/Legge2febbraio1960numero68.pdf
ho seri dubbi interpretativi sull'art. 12:

Di ogni pubblicazione cartografica prodotta da organismi non statali o da 
privati riflettente il territorio e le acque sotto giurisdizione italiana, oltre 
alla trasmissione della normale cartografia di obbligo secondo le leggi in 
vigore, devono essere inviate a cura dell'editore due copie in edizione di 
prova all'Istituto geografico militare e, ove si tratti di carte a 
denominatore inferiore a 100.000, due copie in edizione definitiva alla 
Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Per le zone 
lambite dal mare devono essere inviate due copie in edizione di prova 
anche all'Istituto idrografico della Marina. 

Ma è ancora in vigore??
Vito
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: http://www.faunalia.com/pipermail/gfoss/attachments/20080117/345f05c2/attachment.htm 


Maggiori informazioni sulla lista Gfoss