[Gfoss] pagina 'Licenze' sul wiki

Maurizio Trevisani M.Trevisani at arpat.toscana.it
Fri Nov 2 16:29:53 CET 2007


Condivido con Lorenzo che una serie di motivi che fino ad oggi hanno
pesantemente limitato l'accesso alla informazione (di cui i dati
cartografici sono solo un piccolo e forse meno "delicato" pezzetto)
ambientale siano "non condivisibili". Ma un approccio pragmatico consiglia
di andare per passi, riconoscendo che alcuni limiti, difetti, problemi vi
sono. Si lavora alla diffusione di una nuova cultura, che piano piano deve
pervadere anche il modo di operare della PA. Avete visto il servizio di
Report sull'accesso ai documenti pubblici in Svezia?

Ad esempio, una ipotesi di licenza Open Source allo studio in Toscana
prevede "la tutela degli enti referenti da responsabilità derivanti
dall'uso del prodotto;". In pratica si ammette che un SW rilasciato per il
riuso da altre PA possa, ad esempio per bachi o difetti, produrre danni:
chi ha rilasciato l'applicazione non assume responsabilità derivanti
dall'uso del prodotto.

Del resto, se un malfunzionamento di un SW commerciale qualsiasi ci
provoca, ad esempio, una perdita di dati, nulla si può contestare al
produttore di quella applicazione.

Suggerisco quindi un approccio pragmatico, che credo possa avere maggiori
chances di successo.

Mi permetto di sottoporvi la bozza di un articolo che sto buttando giù
sull'argomento: se avete consigli o correzioni saranno bene accetti.

Ciao,
Maurizio


Risposta a: < Pietro Blu Giandonato>
> Lavorando, come M. Trevisani, in una PA comprendo le sue perplessita'
> riguardo i casi nei quali le informazioni a carattere ambientale si
> considerano 'sensibili'.
> D'altro canto, come cittadino, sento impellente il sacrosanto diritto
> di poter conoscere eventuali situazioni di rischio intorno a me.
> Per esperienza (interna ed esterna) posso assicurare che obbligare e
> pretendere dalla PA collaborazione a tutti i costi si traduce spesso
> nel cozzare contro un muro di gomma. Il modo migliore per rendere
> aperti i dati e le informazioni e' senz'altro quello di cooperare,
> riconoscendo che vi sono casi (come quelli citati opportunamente da
> giohappy della L.195/2005) che configurano i c.d. 'dati sensibili'.
> Cio' non vuol certo dire arrendersi al 'top secret', ma chiunque di
> noi collabori con la PA sono certo che fa di tutto per trovare il modo
> affinche' le informazioni siano il piu' posibile aperte e libere.
> Molto spesso questo si cotruisce con la fiducia, con il far capire che
> la trasparenza non vuol dire spogliarsi nudi, ma dare un servizio al
> cittadino.
> Sono sicuro che gli amici di GFOSS.it che stanno collaborando con il
> CNIPA metteranno sul tavolo questa esigenza, trovando il modo di non
> far sentire la PA come sotto esame o obbligata a farsi radiografare
> dal mondo a tutti i costi.
> Siamo tecnici, professionisti e cittadini, e solo riuscendo a fondere
> queste nostre identita' potremo essere una risorsa per tutti.
>
> Perdonate il pippottone,
> PB
>
>
>
> Il 02/11/07, G. Allegri ha scritto:
>> Legge 195/2005, Art.5 comma 2:
>>
>> << 2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la
>> divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
>> a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita'
>> pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
>> materia;
>> b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica
>> o alla difesa nazionale;
>> c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla
>> possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere indagini per
>> l'accertamento di illeciti;
>> d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o
>> industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
>> materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e
>> pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto
>> fiscale, nonche' ai diritti di proprieta' industriale, di cui al
>> decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
>> e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
>> f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona
>> fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione
>> dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal
>> decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
>> g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di
>> sua volonta' le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di
>> legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla
>> divulgazione delle informazioni in questione;
>> h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce
>> l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. >>
>>
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