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G. Allegri giohappy at gmail.com
Fri Nov 2 01:57:26 CET 2007


Legge 195/2005, Art.5 comma 2:

<< 2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la
divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita'
pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
materia;
b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica
o alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla
possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere indagini per
l'accertamento di illeciti;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o
industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e
pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto
fiscale, nonche' ai diritti di proprieta' industriale, di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona
fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione
dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di
sua volonta' le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di
legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla
divulgazione delle informazioni in questione;
h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce
l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. >>



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